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ETICHETTATURA NUTRIZIONALE

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE

Il 13 dicembre scorso è entrato in vigore l’art. 9, comma 1 lett. l) del Regolamento UE n. 1169/2011 che, tra le informazioni obbligatorie sul prodotto, prevede l’indicazione di una dichiarazione nutrizionale.

Il 13 dicembre scorso è entrato in vigore l’art. 9, comma 1 lett. l) del Regolamento UE n. 1169/2011 che, tra le informazioni obbligatorie sul prodotto, prevede l’indicazione di una dichiarazione nutrizionale (riportante il valore energetico, la quantità di grassi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, riferiti a 100 grammi o millilitri di prodotto).

 La norma riguarda esclusivamente i prodotti preimballati (vale a dire confezionati).

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Sono esenti da tale obbligo gli alimenti, offerti in vendita al consumatore finale o alla collettività, sfusi, preimballati per la vendita diretta, imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore.

Inoltre, la dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria per “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”.

Per informazioni e chiarimenti:

Unascom Confcommercio
tel. 0422 58.03.61
sindacale@unascom.it

 

 

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